LEGGE REGIONALE N. 1 – 04/01/2000 – ART. 20
Chiunque, senza averne dato preavviso al personale di bordo, risulti sprovvisto del prescritto titolo di viaggio è tenuto, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria. L’entità della sanzione non può essere inferiore alle 20 volte e superiore a 120 volte il prezzo del biglietto a tariffa ordinaria per il percorso minimo di cui alla tabella autorizzata.
E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista (EURO 48,00), oltre alle spese di procedimento, se l’utente estingue l’illecito entro 60 giorni dalla contestazione o, se questa non è avvenuta, dalla notificazione.
Per l’accertamento e la contestazione delle infrazioni, le modalità di applicazione e di pagamento delle sanzioni e le relative procedure si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689 del 24/11/1981.
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